Convenzioni bilaterali Italia Egitto
- CONVENZIONE TRA ITALIA ED EGITTO CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
Questa Convenzione si è posta l’obiettivo di evitare la doppia imposizione sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e di prevenire l’evasione fiscale internazionale. Sostituisce la precedente convenzione del 26 marzo 1966, che da allora è decaduta. È stata firmata il 7 maggio 1979 e ratificata ed è in vigore dal 28/04/1982. La durata è indeterminata (denuncia a 6 mesi).
LINK: Convenzione contro la doppia imposizione
-L'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
È stato firmato il 13 dicembre 1979 ed è ancora in vigore. Tale accordo bilaterale regola le relazioni giuridiche tra i due Paesi in ambito civile e commerciale, stabilendo principi di
reciprocità e collaborazione. In particolare, l'accordo disciplina aspetti fondamentali come:
• Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
• La cooperazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati.
• La protezione degli investimenti reciproci.
Tale accordo è stato ratificato in Italia con la Legge 24 ottobre 1980, n. 764, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980. La sua vigenza è indeterminata, con possibilità di denuncia da una delle parti con un preavviso di 6 mesi.
- ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
L’ Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e l’Egitto è stato firmato al Cairo il 2 marzo 1989 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1994. L’accordo è statoratificato in Italia con la Legge n. 201 del 4 marzo 1994. Questo accordo stabilisce le condizioni favorevoli per la cooperazione economica tra i due Paesi, in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato contraente.
LINK: Accordo per la promozione e protezione degli investimenti
- PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO A SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EGIZIANE
Il Protocollo per l’attuazione di un programma integrato a sostegno delle piccole e medie imprese egiziane è un accordo bilaterale tra Italia ed Egitto, firmato il 18 maggio 1999, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico del settore privato egiziano, in
particolare delle piccole e medie imprese. Questo protocollo rientra nell’ambito della cooperazione economica e allo sviluppo, con una particolare attenzione alla componente tecnica e finanziaria.
L’accordo è entrato in vigore alla data della firma della Convenzione finanziaria tra il Mediocredito Centrale e la Banca Centrale d’Egitto. La sua durata è indeterminata, quindi risulta tuttora in vigore. Nel 2000 il protocollo è stato modificato attraverso uno scambio di lettere, datato 17 ottobre 2000, il cui contenuto ha probabilmente aggiornato o ampliato le modalità operative del programma. Il contenuto sostanziale dell’accordo prevede il sostegno alle PMI egiziane attraverso
strumenti finanziari (come linee di credito a condizioni agevolate), assistenza tecnica, formazione professionale e cooperazione tra imprese italiane ed egiziane. Lo scopo è quello di migliorare la competitività delle imprese egiziane, facilitare i rapporti economici tra i due Paesi e favorire il trasferimento di competenze e tecnologie.
LINK: https://itra.esteri.it/Search/Allegati/41338
-PROTOCOLLO DI ESECUZIONE SUI TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESTITO AGEVOLATO RELATIVO A UNA LINEA DI CREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE (2013)
LINK: Protocollo di esecuzione
-ACCORDO DI CONVERSIONE DEL DEBITO, CON ANNESSI "A" E “B"
L’Accordo di conversione del debito tra Italia ed Egitto, firmato e reso efficace il 9 luglio 2001, è uno strumento di cooperazione economica e allo sviluppo che rientra nelle politiche italiane di Debt-for-Development Swap, cioè la conversione del debito estero in progetti di sviluppo. Questo tipo di accordo consente al Paese debitore, in questo caso l’Egitto, di non rimborsare in valuta estera una parte del debito verso l’Italia, a condizione che l'equivalente importo in valuta locale venga reinvestito in progetti di sviluppo sostenibile, istruzione, sanità, infrastrutture leggere, formazione o altri settori strategici.
Aveva una durata iniziale di 6 anni, ma è stato prorogato e aggiornato più volte mediante scambi di lettere, che sono strumenti formali per modificare accordi esistenti senza firmarne di nuovi.
Gli scambi di lettere avvenuti nel 2005,2007,2008 hanno esteso o modificato l’attuazione dell’accordo, suggerendo che l’implementazione è proseguita ben oltre la scadenza iniziale.
LINK: Accordo
-ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
L’Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d’Egitto, entrato in vigore il 22 giugno 2010, costituisce lo strumento giuridico di riferimento per la regolamentazione e la promozione delle relazioni bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo tra le Parti. Esso è finalizzato a sostenere i processi di crescita economica e sociale dell’Egitto mediante l’attuazione di interventi in settori prioritari quali la sanità, l’istruzione, l’ambiente, le infrastrutture leggere, il rafforzamento del settore privato e, in particolare, il sostegno alle piccole e medie imprese. L’Accordo stabilisce un quadro normativo generale nel quale le Parti si impegnano a sviluppare progetti e programmi attraverso strumenti quali finanziamenti agevolati, donazioni, assistenza tecnica, formazione professionale e trasferimento di competenze, anche mediante la conclusione di successivi protocolli esecutivi, memorandum tecnici oconvenzioni finanziarie specifiche, che definiscano nel dettaglio gli impegni reciproci. Ai sensi dell’articolo XI dell’Accordo, lo stesso ha una durata iniziale di cinque anni, con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali, salvo denuncia formale da parte di una delle due Parti, che deve essere notificata almeno dodici mesi prima della scadenza del periodo di vigenza in corso. In mancanza di tale denuncia, l’Accordo si considera prorogato per un ulteriore quinquennio. Alla data della sua entrata in vigore, l’Accordo in parola ha determinato la cessazione dell’efficacia del precedente Accordo bilaterale del 29 aprile 1975, fatta eccezione per le attività di cooperazione scientifica previste da quest’ultimo, le quali continuano a produrre effetti conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni. Non risultano, alla data odierna, notifiche formali di denuncia da parte di alcuna delle due Parti contraenti. Pertanto, conformemente alla clausola di rinnovo automatico prevista dall’articolo XI, l’Accordo deve ritenersi attualmente in vigore, essendo stato prorogato per ulteriori quinquenni successivi, sino a coprire il periodo 2020–2025.
LINK: Accordo quadro
-ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO IN PROGRAMMI DI SVILUPPO, CON ALLEGATO
L’Accordo sulla conversione del debito in programmi di sviluppo, stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d’Egitto, è entrato in vigore il 15 agosto 2012, alla data di ricezione della seconda delle due notifiche formali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 dell’accordo medesimo. L’accordo ha una durata prevista di undici anni, con facoltà di proroga, secondo quanto stabilito dall’articolo 10.2. Tale strumento si inserisce nella più ampia cornice della cooperazione economica e tecnica bilaterale, e disciplina le modalità attraverso le quali l’Italia si impegna a convertire una parte del credito vantato nei confronti dell’Egitto in finanziamenti destinati a progetti di sviluppo sostenibile, da realizzarsi sul territorio egiziano. L’importo oggetto di conversione non viene dunque restituito all’Italia, ma reimpiegato localmente in valuta nazionale per iniziative concordate tra le due Parti, in settori prioritari come educazione, sanità, ambiente, sviluppo delle imprese, rafforzamento istituzionale e infrastrutture leggere.L’accordo comprende un allegato tecnico, che dettaglia i criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di gestione dei fondi convertiti e le procedure di selezione, monitoraggio e valutazione. Il meccanismo istituito prevede normalmente la creazione di un comitato congiunto italo-egiziano incaricato di supervisionare l’attuazione dell’accordo e di approvare i progetti da finanziare.
L’accordo del 15 agosto 2012 si collega ad accordi precedenti di conversione del debito
già sottoscritti tra le due nazioni, tra cui:
• Accordo di conversione del debito firmato a Roma il 19 febbraio 2001,
• Accordo di conversione del debito firmato al Cairo il 3 giugno 2007.
LINK: Accordo
- L'ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE EMENDATIVO DELL'ACCORDO DI CONVERSIONE DEL DEBITO DEL 10 MAGGIO 2012 (In vigore dal 2020) tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto
Questo accordo emendativo modifica e integra le disposizioni precedentemente stabilite nell’Accordo di conversione del debito del 10 maggio 2012.
LINK: Emendamento
Infine, il 3 luglio del 2023 è stato prorogato tale accordo, tramite ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE PER LA PROROGA DELL'ACCORDO DI CONVERSIONE DEL DEBITO, FATTO AL CAIRO IL 10 MAGGIO 2012
L'accordo emendato prevede che la sua validità venga estesa fino al 31 dicembre 2024. L’estensione è finalizzata ad assicurare che i fondi allocati per specifici progetti e attività vengano utilizzati in modo ottimale. Se i fondi non dovessero essere completamente spesi entro la data di scadenza, è possibile concordare una nuova estensionedell’accordo per garantire il completamento dei progetti finanziati.
LINK: https://itra.esteri.it/Search/Allegati/53940
-ACCORDO SULLA CONCESSIONE DI UN PRESTITO AGEVOLATO PER IL PROGETTO "SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO IN EGITTO", CON ANNESSO
L'Accordo sulla concessione di un prestito agevolato per il progetto "Supporto allo sviluppo del settore privato in Egitto" tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto è entrato in vigore il 9 luglio 2019, con la ricezione della seconda delle due notifiche, come previsto dall'articolo 15 del medesimo accordo. Il prestito agevolato è destinato a finanziare un progetto volto a sostenere lo sviluppo del settore privato in Egitto, con l'obiettivo di rafforzare le imprese private egiziane. Ilprogetto si concentra sulla promozione della competitività delle PMI, l'innovazione e la crescita sostenibile, facilitando l'accesso al credito, la formazione e l'assistenza tecnica alle imprese egiziane. L’accordo ha una durata pari a quella del prestito agevolato, come stabilito all’articolo 15. La durata complessiva del prestito viene determinata in relazione agli specifici termini di rimborso, che prevedono condizioni favorevoli come tassi di interesse bassi e lunghi periodi di restituzione, a supporto della crescita economica egiziana e del rafforzamento delle sue capacità produttive. Questo tipo di accordo è significativo per il rafforzamento dei legami economici tra Italia ed Egitto, in quanto consente alle imprese italiane di partecipare attivamente ai progetti e alle iniziative legate al finanziamento e alla crescita del settore privato egiziano. Sebbene non sia un trattato commerciale diretto, esso facilita l’espansione delle opportunità di business e investimento per le aziende italiane interessate a entrare o consolidare la loro presenza nel mercato egiziano.
LINK: Accordo sulla concessione di un prestito agevolato